In merito alla questione SAVE - AEROPORTO Catullo... spedita una PEC avente ad oggetto: "INTEGRAZIONI alla Comunicazione come già inviata il 19 Marzo 2018".

Visto l'inerzia dei "miei" politici - forse in tutt'altre faccende affaccendati (quali... non so) - posso sostituirmi alla loro incapacità di Tutelare l'Ambiente dall'Inquinamento e dalla grave incapacità di salvaguardare la Salute pubblica... in particolare dei Cittadini di  Caselle richiamando (Politici e Tecnici) ad assumersi le proprie Responsabilità in merito a quello che hanno fatto (e/o non fatto) e che stanno ancora continuando a fare? 
.Se martedi 19 Marzo avevo spedito una PEC avente questo oggetto: "Considerazioni personali relativi ad un Paragrafo come questo riportato nella Delibera di A.N.A.C. n° 189 del 01/03/2018 - Fascicolo UVCS n° 1128/2017"... visto che ho scoperto delle cose interessanti... ho deciso di scrivere di nuovo e cosi oggi ho spedito una PEC avente questo oggetto: "INTEGRAZIONI alla Comunicazione come già inviata il 19 Marzo 2018".
.
Comunicazione del 19.03.2018 - www.vivicaselle.eu/AVC-ANAC-PRVR.pdf
.
Comunicazione del 24.03.2018 - www.vivicaselle.eu/INT-AVC-ANAC-PRVR.pdf
.
.
Nell'INTEGRAZIONE alla Comunicazione del 19.03.2018, dopo aver evidenziato questo:
.
Da una breve ricerca sul web sono emerse alcune Delibere di Enti Pubblici che avevano deciso di alienare e/o dismettere le loro partecipazioni nella Società Aeroporto Catullo SpA con procedure tutte di evidenza pubblica e quindi a seguito di indizione di Gare Pubbliche ed in merito a questi Bandi Pubblici - a titolo di esempio - si segnalano le Delibere dei Comuni di Salò (BS), Limone sul Garda (BS), Desenzano del Garda (BS) Nago-Torbole (TN) Lazise (VR), di Bardolino (VR) e di Rovigo e la Delibera della Provincia di Vicenza.
Di queste procedure di alienazione e/o dismissione delle partecipazioni della Catullo SpA si evidenzia in particolare che in data 12.03.2018 alle ore 12,00… è scaduto il: “Bando di Gara per la vendita delle quote societarie detenute dal Comune di Rovigo nel "Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A."”.
.
A seguito però di una ulteriore ricerca sul web, sono emerse altre Delibere e/o altri Avvisi che annunciavano che le gare indette… erano andate deserte e nessuno (nemmeno la SAVE SpA) aveva partecipato alle Gare e - a titolo di esempio tra quelle “trovate” sul web - si segnalano gli AVVISI dei Comuni di Salò (BS) del 14.04.2016, di Desenzano sul Garda (BS) del 30.03.2016 di Lazise (VR) del 28.07.2026 e quello della Provincia di Vicenza del 30.10.2016.
.
Ho concluso la PEC con questi paragrafi:
.
Se la Società Aeroporto Catullo SpA, assieme ed in concerto con il Comune di Villafranca… abbiano o no violato la legge in merito alle cessione di quote societarie, lo ripeto, non è di interesse del sottoscritto, ma lo diventa poi non quando l’ANAC chiede di conoscere le: “misure di efficienza introdotte”, chiede quali sono gli: “investimenti effettuati”, vuole prendere visione del “piano industriale vigente” al fine che poi vi sia il: “miglioramento del servizio pubblico” dell’Aeroporto Valerio Catullo di Verona.
Per concludere, come riportato nella Delibera di Consiglio Comunale n° 21 del 15.03.2016 ad oggetto: “Osservazioni in merito a Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) relativa al progetto "Master Plan Aeroporto Valerio Catullo" - Art. 23 del D.Lgs 152/2006” e per il come riportato nell’Allegata Relazione Tecnica di Verifica del Dirigente dell’Ufficio Urbanistica… se pare essere evidente che dal 1986 tutto quanto realizzato all’Aeroporto Catullo non sia mai stato sottoposto a VIA, non si comprende come ciò sia potuto accadere e quali possono essere le Responsabilità del SINDACO di Sommacampagna.
Viste le due Sentenze della Corte di Giustizia Europea, la prima:  “Sentenza 26 luglio 2017, C-196/16 e C-197/16 - VIA "ex post" e la seconda: “Sentenza 28 febbraio 2018 causa C-117/17”, cosi commentate:
qualora un progetto di potenziamento di un impianto per la produzione di energia elettrica, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, non sia stato sottoposto a una verifica preliminare di assoggettabilità a una valutazione di impatto ambientale ai sensi di disposizioni nazionali successivamente dichiarate incompatibili quanto a tale aspetto con la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, il diritto dell’Unione prescrive che gli Stati membri eliminino le conseguenze illecite di detta violazione e non osta a che tale impianto formi oggetto, dopo la realizzazione di tale progetto, di una nuova procedura di valutazione da parte delle nuove autorità competenti al fine di verificare la conformità ai requisiti di tale direttiva e, eventualmente, di sottoporlo a una valutazione di impatto ambientale, purché le norme nazionali che consentono tale regolarizzazione non forniscano agli interessati l’occasione di eludere le norme di diritto dell’Unione o di esimersi dall’applicarle. Occorre altresì tenere conto dell’impatto ambientale intervenuto a partire dalla realizzazione del progetto. Tali autorità nazionali possono considerare, ai sensi delle disposizioni nazionali in vigore alla data in cui esse sono chiamate a pronunciarsi, che una tale valutazione di impatto ambientale non risulti necessaria, nei limiti in cui dette disposizioni siano compatibili con la direttiva di cui trattasi”.
Pur avendo più volte segnalato - via PEC - l’esistenza di queste due Sentenze, non mi risulta che il Sindaco si sia attivato a tutelare la Salute Pubblica e la Qualità della Vita della Popolazione di Caselle e dopo aver atteso mesi che il Comune avesse da agire – vista la Delibera ANAC 189/2018 – il sottoscritto ha deciso di scrivere a ANAC, al Ministero dei Trasporti e di presentare l’Esposto alla Procura della Repubblica, al fine che siano aperte delle indagini a partire da quanto riportato nel “commentario” delle due Sentenze.
.

Commenti