Visto cosa stanno combinando in Comune con il Piano degli Interventi, posso ricordare l'art. 17 della LR 4/2004?

Ormai non passa un Consiglio Comunale che non vi infilano una delibera di Atto di Indirizzo di "Manifestazione d'Interesse" e visto cosa stanno combinando in Comune con il Piano degli Interventi, posso ricordare il testo dell'art. 17 della LR 4/2004 avente titolo: "Norme per il Governo del Territorio e in materia di Paesaggio"?
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E dell'art. 17 vorrei evidenziare il comma 5° che stabilisce che: "Il PI è formato da: a) una relazione programmatica, che indica i tempi, le priorità operative ed il quadro economico; b) gli elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali; c) le norme tecniche operative; d) il prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale; e) il registro dei crediti edilizi; f) una banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente l'aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento nonché le informazioni contenute negli elaborati di cui alle lettere a), b), e c).". 
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In merito al Piano degli Interventi che sarebbe stato approvato con la Delibera di Consiglio n° 73 dell'11.12.2017 avente ad oggetto: "Variante n. 1 al vigente Piano degli Interventi adottata con D.C.C. n. 38/17. Esame e valutazione delle Osservazioni pervenute - Presa d'atto dell'esito dei procedimenti inerenti alla Compatibilita' Idraulica ed alla Verifica di Assoggettabilita' a VAS con recepimento delle prescrizioni - Approvazione."... il sottoscritto ha notato che - in particolare - allegati a quella delibera sono mancanti: "d) il prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale; e) il registro dei crediti edilizi;".
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E dato che non comprendo queste interpretazioni "creative" della norma in vigore da parte del Comune di Sommacampagna, sto studiando questi comportamenti per capire che cosa stanno combinando perchè il sottoscritto ha dei seri dubbi sulla regolarità e legittimità di quello che stanno approvando a partire dalle Delibere di Atto di Indirizzo inerenti le Manifestazioni d'Interesse.
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Ed in merito a questi miei dubbi - visto che per rendere operative quelle delibere poi servono i PUA - Piani Urbanistici Attuattivi - evidenzio quanto pubblicato sul sito web dell'Associazione Nazionale degli Urbanisti e dei Pianificazioni territoriali e ambientali dove c'è una risposta a questa domanda: "Veneto: i Piani degli Interventi ed i Piani Urbanistici Attuativi vanno sottoposti a V.A.S.?".

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E di questo articolo evidenzio la parte delle conclusioni:
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Alla luce di quanto esposto si può osservare che stante i contenuti della vigente normativa appare evidente un “disassamento” nella piramide normativa tra le previsioni a livello europeo e nazionale, secondo cui tutti i piani andrebbero sottoposti a V.A.S. (nei limiti sopra visti) e quello regionale che invece sembra “limitare” la V.A.S. a casi ben delineati (art. 4 L.R. n° 11/2004), anche se la lett. b) del comma 1 dell’art. 14 della L.R. 4/2008 qualche dubbio sull’estendibilità della procedura V.A.S. a non meglio definiti “piani e programmi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 4 del 2008 afferenti la pianificazione territoriale ed urbanistica” lo solleva. 

A questo punto le chiavi di lettura possono essere [almeno] due:
  • la prima, secondo la quale leggendo puntualmente la norma nazionale, i Piani degli Interventi ed i Piani Urbanistici Attuativi P.U.A. devono essere sottoposti a V.A.S. (con tutte le dovute cautele derivanti dall’applicazione di uno strumento, la V.A.S., a piani operativi ed esecutivi che per contenuti sarebbe probabilmente più idoneo sottoporre a procedura di V.I.A.);
  • la seconda, secondo la quale leggendo in modo “estensivo” i contenuti della L.R. n° 11/2004 il tema “valutazione ambientale” non è completamente “assente” all'interno delle procedure di adozione ed approvazione sia dei Piani degli Interventi che dei Piani Urbanistici Attuativi; piani che, occorre ricordarlo, si devono comunque inserire all’interno di un quadro di riferimento ambientale definito dal P.A.T. e dalla relativa V.A.S.. La legge prevede infatti per gli stessi, anche se non espressamente la procedura di V.A.S., delle verifiche e dei documenti a supporto che, se correttamente redatti, possono incidere significativamente e positivamente sull’ambiente.
Resta infine un'ultima casistica: i P.U.A. non disciplinati dai P.A.T.. Infatti se per i P.II. ed i P.U.A. rientranti all’interno dei P.A.T. sembrerebbe, come sopra visto, esserci una “scappatoia” nel non essere sottoposti a V.A.S. in quanto comunque esistente a monte un P.A.T. sottoposto a V.A.S., nessuna attenuante può rinvenirsi per i P.U.A. disciplinati dai vigenti P.R.G.C. (ovviamente se non già sottoposti a V.A.S.) o quelli previsti dall’applicazione dell’art. 3 c. 3 della prorogata L.R. n° 14/2009 (Piano Casa) che, leggendo puntualmente la norma contenuta nel Decreto Sviluppo, andrebbero sì sottoposti a V.A.S., non essendo disciplinati a monte da uno strumento urbanistico generale (P.A.T./P.A.T.I.) già sottoposto a valutazione ambientale.

In conclusione, in attesa di un chiarimento a livello normativo o di qualche sentenza nell’una o nell’altra direzione proposta, si può osservare, come spesso accade nella maggioranza dei casi, che la bontà del prodotto finale è rimessa, più che nella rete dei controlli o nelle procedure amministrative, nelle mani e nelle capacità/competenze dei redattori-valutatori che, sensibili e preparati nell'affrontare le problematiche ambientali, dovrebbero contribuire col loro lavoro e la loro professionalità al miglioramento complessivo dell’ambiente e del territorio.

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