Oggi provo a fare il PARAGNOSTA... perchè secondo me: "stanno preparando una richiesta di Ampliamento della Cava Ceolara"... altrimenti mi sembra impossibile che stiano lavorando - anche di sabato - per il ripristino della pendenza delle pareti della Cava.

Oggi provo a fare il PARAGNOSTA... perchè secondo me: "stanno preparando una richiesta di Ampliamento della Cava Ceolara"... altrimenti mi sembra impossibile che stiano lavorando - anche di sabato - per il ripristino della pendenza delle pareti della Cava... e quindi vi lascio un pò di foto (e un video)... riprese ieri.
.























.
.
Perchè mi è venuta questa idea da PARAGNOSTA... che mi ha fatto pensare che stanno predisponendo tutto quanto serve per poter presentare una domanda di ampliamento della Cava Ceolara... anche in deroga al 3% della superficie agricola scavabile? 
.
Perchè la Legge Regionale n° 30 del 30 Dicembre 2016 ad oggetto: "COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017"... all'art. 95 "Prime disposizioni in materia di pianificazione regionale delle attività di cava" e al comma 5 cosi stabilisce:
.
5. Sono consentiti i soli ampliamenti di cave di sabbia e ghiaia, non ancora integralmente estinte ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 , quali aree di cui all’articolo 5, lettera a) della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 , nel caso ricorrano le seguenti condizioni:
a) l’impresa richiedente sia titolare di autorizzazioni di cava per sabbia e ghiaia che, nel complesso, non presentino un volume residuo estraibile superiore a cinquecentomila metri cubi;
b) il volume in ampliamento non superi, per ciascuna ditta richiedente, cinquecentomila (500.000) metri cubi e, per ciascuna cava, il 50 per cento del volume complessivamente già autorizzato;
c) per la cava oggetto di ampliamento la autorizzazione sia ancora in essere al momento di presentazione della istanza e la superficie già ricomposta in via definitiva sia superiore al 50 per cento della superficie complessiva di cava già autorizzata, con esclusione dell’area occupata da impianti di lavorazione eventualmente presenti all’interno del sito;
d) ai fini di cui all’articolo 5, lettere b) e c) ella legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 , i volumi autorizzati in ampliamento ai sensi del presente comma 5, non superino complessivamente 8,5 milioni di metri cubi così suddivisi: 4,5 milioni di metri cubi per il territorio della provincia di Verona e 4 milioni di metri cubi per il territorio della provincia di Vicenza. Tali previsioni, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 , sono novennali e soggette a revisione almeno ogni tre anni e comunque ogni qualvolta se ne determini la necessità;
e) il progetto preveda che la porzione in ampliamento raggiunga una profondità analoga a quella già autorizzata, ma comunque mai sottofalda.     

Commenti