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Se nel PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI all'art. 14 – Norme particolari per le discariche di rifiuti non pericolosi e pericolosi, c'è scritto questo: "Ferme restando le condizioni preclusive stabilite dal D.Lgs. n. 36/2003, Allegato 1, è vietata la realizzazione delle discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi nelle zone di “alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi” individuate con DCR n. 62 del 17/05/2006", ma nella Sentenza della Corte di Cassazione Penale n° 19457 del 23.05.2012... è stato stabilito che invece si può... chi è che ha ragione?