Sarebbe da sbellicarsi dalle risate... se la Discarica PRO-IN fosse chiusa assieme alla Discarica SIBERIE per colpa della GEO NOVA... e i POPOlarini?

Questa foto sotto riprodotta è una immagine del fondo dell'ex Cava Siberie. "Due Quinti" del fondo è stato impermeabilizzato e gli altri "Tre Quinti" dell'ex Cava Siberie... sono senza alcuna impermeabilizzazione e senza alcuna protezione da eventuali e accidentali sversamenti di rifiuti sul fondo della Cava che i POPOlarini hanno voluto trasformare - mediante un FINTO Recupero Ambientale - in Discarica di Rifiuti.
Che autocarri pieni di rifiuti e/o mezzi di cantiere con le ruote sporche di rifiuti, abbiano da transitare sulla ghiaia del fondo cava, senza alcuna protezione... a me personalmente sempre un progetto che meriterebbe essere stato bocciato... ancora nelle sue fasi iniziali.
Ma di questo ho già scritto lunedì 11 luglio 2011 in questo messaggio: "Aggiornamento al POST (messaggio) di oggi 11/07/2011 dopo una NUOVA visita al FINTO Recupero Ambientale dell'ex Cava Siberie, con inseguimento finale".
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L'altro ieri in questo messaggio: "Sommacampagna Popolare e la dis-INFORMA-zione. Ridurre l'impatto delle infrastrutture presenti sul territorio senza subirne supinamente le decisioni", avevo pubblicato anche il mensile dei "POPOlarini" del mese di Luglio che in merito al FINTO Recupero Ambientale dell'ex Cava Siberie - ma VERA Discarica di Rifiuti cosi dichiaravano:
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Che il "Progetto sia regolare" io ho sempre molti dubbi e che il "Progetto rispetti totalmente la Legge" i miei dubbi sono ancora ben maggiori. I "POPOlarini" quel progetto se lo sono approvato e ne risponderanno nelle sedi opportune, ma ieri leggendo un articolo dell'ARENA a titolo: "Bocciata la discarica di Caluri. Ma la Rope non si arrende" ho dovuto rileggermi altri precedenti miei messaggi compreso la Sentenza del Consiglio di Stato n° 3430 dell'8 marzo 2011 che cosi ha determinato:
"Va in ogni caso soggiunto che nella specie la parte originariamente ricorrente non aveva dedotto il mero profilo dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento ma il più significativo profilo della violazione della prescrizione di cui all’art. 2 della legge regionale n. 10/1999, che attribuisce ai Comuni interessati il compito di formulare il parere di cui al’comma 2 dell'articolo 5 del DPR 12 aprile 1996 ed all’art. 17 della legge regionale n. 10/1999 nonché delle norme (vedi in particolare gli artt. 19 bis e 23 della medesima normativa regionale) che contemplano l’integrazione della composizione della Commissione VIA con l’inserimento dei rappresentanti dei Comuni interessati."
In sostanza... per la Discarica Caluri, non essendo stata integrata la Commissione V.I.A. Regionale, con i rappresentanti dei "Comuni interessati" il Consiglio di Stato ha cosi determinato:
"Il Giudice di prime cure ha correttamente evidenziato che il parere della Commissione Regionale V.I.A., che è stato approvato con il provvedimento impugnato, individua (pagina 24 dell’allegato A alla D.G.R. n° 1115 del 28 Aprile 2009) come territorio potenzialmente interessato dalla propagazione di inquinanti nel sottosuolo quello delimitato da un raggio di 2 chilometri verso monte della discarica rispetto alla direzione di deflusso della falda e da un raggio di 5 chilometri verso valle del sito".
La Sentenza del Consiglio di Stato - sul mancato interessamento e coinvolgimento nel procedimento VIA della Discarica di Caluri - ha poi evidenziato questo:
"Risulta, in definitiva, acclarato che il mancato riconoscimento, in capo al Comune di Povegliano Veronese della qualifica di Comune interessato ha impedito allo stesso di fornire gli apporti qualificati previsti dalla legislazione regionale, al fine di valutare l’adeguatezza delle misure indicate e di formulare le proposte all’uopo necessarie al fine di fronteggiare il potenziale pregiudizio derivante dall’installazione di una discarica per rifiuti in un’area considerata sensibile, alla stregua dei parametri stabiliti dal D.G.R. n° 1115 del 28 aprile 2009, per due punti di prelievo ai quali attinge l’ente locale in esame per conseguire le necessarie risorse idriche".
Come è ben evidente dalla sottostante immagine, il Comune di Povegliano risulta essere all'interno della distanza di 5 km "a valle" della Discarica Caluri e quindi era e doveva essere coinvolto nel procedimento di V.I.A.
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La Sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA : SEZIONE III n. 00304/2010, resa tra le parti, concernente GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE PER AVVIO LAVORI DI REALIZZAZIONE DISCARICA RIFIUTI NON PERICOLOSI aveva cosi stabilito:
"3. Nel merito il ricorso è fondato.
La stessa Regione Veneto riconosce che il Comune di Povegliano Veronese non è stato coinvolto nel procedimento che ha condotto all’adozione del provvedimento impugnato.
Al contrario il Comune di Povegliano Veronese avrebbe dovuto partecipare al procedimento, con particolare riferimento alla possibilità di esprimere il parere previsto dall’art. 17 della legge regionale n° 10 del 1999, possibilità che invece è mancata.
Il Comune di Povegliano Veronese rientra infatti nella definizione di Comune interessato ai sensi della lettera m) dell’art. 2 della legge regionale n° 10 del 1999 ovverosia di Comune interessato dall’impatto ambientale della discarica.
Infatti il parere della Commissione Regionale V.I.A., che è stato approvato con il provvedimento impugnato, individua (pagina 24 dell’allegato A alla D.G.R. n° 1115 del 28 Aprile 2009) come territorio potenzialmente interessato dalla propagazione di inquinanti nel sottosuolo quello delimitato da un raggio di 2 kilometri verso monte della discarica rispetto alla direzione di deflusso della falda e da un raggio di 5 kilometri verso valle del sito.
Nella tabella (riportata nella stessa pagina 24 dell’allegato A alla D.G.R. n° 1115 del 28 Aprile 2009) che evidenzia i Comuni ricompresi in tale delimitazione è espressamente indicato il Comune di Povegliano Veronese.
Il Comune di Povegliano Veronese non è stato dunque messo nelle condizioni di partecipare al procedimento, in contrasto con le disposizioni di cui alla legge regionale n° 10 del 1999.
Da tale vizio del procedimento deriva l’illegittimità del provvedimento impugnato e l’accoglimento del ricorso
".
In sintesi:
Se il "Proponente" un progetto di FINTO Recupero Ambientale (in questo caso la A.T.I. Geo Nova) ha progettato l'intervento tantando di maschere cosi una VERA Discarica di Rifiuti, nella speranza che non fosse applicata la norma che stabilisce che è: "comune interessato chi è ubicato entro 5 km "a valle" della Discarica" forse non ha capito bene che l'autorizzazione Regionale rilasciata per la VERA Discarica Siberie... E' ILLEGITTIMA, perchè è anche illegittimo il Parere della Commissione V.I.A. Regionale, in quanto mancante della partecipazione dei "Comuni Interessati"... in questo caso il Comune di Villafranca che si trova a meno di 5 km "a valle" dell'ex Cava Siberie (vedi foto sopra).
E se anche l'Autorizzazione Regionale della DISCARICA PRO-IN è conseguente ad un parere di una Commissione V.I.A. Regionale, mancante della presenza dei rappresentanti dei "Comuni Interessati" ubicati entro 5 km "a valle" della Discarica... anche questa Autorizzazione Regionale, sarebbe illegittima.
E se il procedimento V.I.A. di Discarica PRO-IN e di DISCARICA SIBERIE, fosse ILLEGITTIMO, sarebbe da sbellicarsi dalle risate... se la Discarica PRO-IN fosse chiusa assieme alla Discarica SIBERIE per colpa della GEO NOVA... che mi ha stuzzicato di andare ad approfondire il problema in merito a questo aspetto.
Domanda:
Come mai i "POPOlarini" (vedi sopra) insistono nel sostenere che tutto sarebbe regolare mentre a quanto pare le Autorizzazioni di queste due Discariche sarebbero ILLEGITTIME se mancanti della partecipazione, come "Comune Interessato", del Comune di Villafranca, al procedimento di V.I.A.?
DIMENTICAVO:
Date un'occhiata al messaggio: "La V.I.A. delle Discariche di: "Caluri", di "Ve-Part", di "Ca di Capri" e (ovviamente) di "Siberie", sono tutte delle "VIA ILLEGITTIME"? (da rifare?)" che avevo pubblicato in data 14 Febbraio 2010 e data un'occhiata a quanto avevo pubblicato, Giovedì 10 marzo 2011 in questo messaggio: "Oggi STUDIO la Sentenza Consiglio Stato n° 3430/2010 dell'8.3.2011 e domani... SCRIVO in merito al (finto) Recupero Ambientale dell'ex Cava Siberie?".

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