Oggi STUDIO la Sentenza Consiglio Stato n° 3430/2010 dell'8.3.2011 e domani... SCRIVO in merito al (finto) Recupero Ambientale dell'ex Cava Siberie?

Oggi sull'Arena è stato pubblicato questo articolo: "Discarica di Caluri, no alla riapertura" che ha questi sottotitoli: "Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta della società Rope di revisione della sentenza del Tar dell'anno scorso. I magistrati ribadiscono la decisione che annullò l'autorizzazione allo stoccaggio dei rifiuti «Ridotta possibilità di contaminazione della falda»" e che ha questo testo:
Il Consiglio di Stato ha detto no alla riapertura della discarica di Caluri. I giudici hanno respinto la richiesta, avanzata dalla società Rope, di revisione della sentenza del 2010, con cui il Tribunale amministrativo regionale di Venezia (Tar) annullò l'autorizzazione regionale allo stoccaggio di rifiuti non putrescibili nella frazione.
I magistrati della quinta sezione hanno ribadito quanto stabilito dal Tar oltre un anno fa: nella procedura per la Valutazione di impatto ambientale (Via), necessaria per la licenza, non fu coinvolto il Comune di Povegliano, pur essendo il suo territorio vicino alla zona della discarica.
Il presidente Pier Giorgio Trovato, e gli altri magistrati, nella sentenza hanno evidenziato il «rischio potenziale di pregiudizio, idoneo a giustificare l'attribuzione al Comune di Povegliano, della qualifica di ente interessato dall'impatto ambientale della discarica». Hanno sottolineato che il paese potrebbe essere toccato dall'eventuale propagazione di inquinanti, poiché esistono nel suo territorio due pozzi dell'acquedotto, a valle del sito della Rope. I giudici hanno rilevato «la sussistenza di una ridotta, e quindi evidentemente non esclusa, possibilità di contaminazione della falda freatica, da parte del percolato». I magistrati hanno concluso che il mancato coinvolgimento di Povegliano ha impedito allo stesso ente «di formulare le proposte necessarie per fronteggiare l'installazione di una discarica per rifiuti, in un'area considerata sensibile».
L'avvocato Giuliano Dalfini, difensore, assieme all'avvocato Nicola Avanzi, degli interessi del Comune di Villafranca nella causa contro la Rope, ha spiegato: «Con il collega prendo atto con soddisfazione del rigetto del ricorso, e dell'accoglimento integrale delle nostre richieste». Quindi ha rimarcato: «La sentenza ha definitivamente sottolineato l'illegittimità del procedimento Via, e recepito quanto più volte affermato sull'estrema fragilità del sito». Dalfini ha proseguito: «Rope dovrà ora valutare se ripercorrere il procedimento fin dalla prima fase della Via, improntandolo a principi di ben maggiore attenzione rispetto a quanto fatto finora».
Più prudente il giudizio del sindaco villafranchese Mario Faccioli. «Il Consiglio di Stato ha rilevato un aspetto procedurale», ha detto, «e ora attendiamo di vedere come si comporterà la ditta». Annamaria Bigon, sindaco di Povegliano, ha tirato un sospiro di sollievo. «Avevamo incaricato l'avvocato Alessandra Rigobello», ha puntualizzato, «e ci eravamo costituiti a fianco di Villafranca, non essendo mai stati convocati per la procedura Via. Del resto la nostra contrarietà al sito era stata ribadita, negli anni scorsi, con una delibera del Consiglio comunale».
Un plauso è arrivato dal Comitato civico per Caluri e da Legambiente. Anna Maria Bertolini, presidente del Comitato, ha ricordato: «Dopo 26 anni di fatiche e soldi spesi, abbiamo ottenuto ragione. Rimarremo sempre vigili. Ora vogliamo che, nel nuovo Piano di assetto del territorio (Pat), la zona della discarica venga inserita tra quelle di salvaguardia ambientale». «La sentenza è ottima», ha sostenuto Michele Bertucco, presidente regionale di Legambiente, «e la ditta, se vorrà riottenere l'autorizzazione, dovrà ripartire con dei paletti in più. Con la legge finanziaria 2010 saranno indispensabili alcuni passaggi aggiuntivi, a cominciare da una delibera favorevole del Consiglio provinciale, previo parere dell'osservatorio rifiuti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Veneto (Arpav), che accerti l'indispensabilità dell'impianto stesso».
Un articolo simile a questo è uscito anche sul Corriere di Verona (inserto del Corriere della Sera) che qui sotto si riproduce:
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Ovviamente dopo aver letto questi articoli, mi sono collegato al sito web del Consiglio di Stato per cercare la Sentenza citata nei due articoli e dopo breve ricerca ho scaricato la Sentenza n° 3430/2010 dell'8 Marzo 2011.
E di questa DISCARICA (come di altre) ne avevo già scritto in data 14 Febbraio 2010, in questo messaggio: "La V.I.A. delle Discariche di: "Caluri", di "Ve-Part", di "Ca di Capri" e (ovviamente) di "Siberie", sono tutte delle "VIA ILLEGITTIME"? (da rifare?) " al quale messaggio avevo allegato la sottostante immagine:
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Visto la Sentenza del T.A.R. del Veneto n° 304-2010 e visto quanto è stato anche confermato nella Sentenza del Consiglio di Stato, credo sia utile ricordare qualcosa di queste sentenze, in particolare quest'ultima di cui estraggo questi brani:
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2.Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto dal Comune di Villafranca di Verona reputando fondata la censura con la quale era stato dedotto il vizio di omessa partecipazione al procedimento del Comune di Povegliano Veronese.
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Va in ogni caso soggiunto che nella specie la parte originariamente ricorrente non aveva dedotto il mero profilo dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento ma il più significativo profilo della violazione della prescrizione di cui all’art. 2 della legge regionale n. 10/1999, che attribuisce ai Comuni interessati il compito di formulare il parere di cui al’comma 2 dell'articolo 5 del DPR 12 aprile 1996 ed all’art. 17 della legge regionale n. 10/1999 nonché delle norme (vedi in particolare gli artt. 19 bis e 23 della medesima normativa regionale) che contemplano l’integrazione della composizione della Commissione VIA con l’inserimento dei rappresentanti dei Comuni interessati.
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L’art. 2, alla lettera m, qualifica come Comuni interessati quelli nel cui territorio viene localizzato l'impianto, opera o intervento, nonché gli eventuali altri comuni interessati dagli impatti ambientali, come individuati nel SIA ai sensi degli articoli 9 e 13, ai quali spetta esprimere il parere di cui al comma 2 dell'articolo 5 del DPR 12 aprile 1996. L’art. 9, a sua volta, stabilisce, per quello che qui rileva,che il SIA ha carattere interdisciplinare e deve contenere almeno le informazioni relative all’individuazione dei comuni e delle province interessati di cui alle lettere m) ed n) del comma 1 dell'articolo 2. L’art. 13, infine, stabilisce che, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cui agli articoli 10, 11 o 12, la struttura competente per la VIA provvede all'esame formale della documentazione presentata, esprimendosi, tra l’altro, in ordine all'individuazione dei comuni, delle province ed eventualmente degli enti di gestione delle aree naturali protette interessati, per l'espressione del parere di cui al comma 2 dell'articolo 5 del DPR 12 aprile 1996;
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Il Giudice di prime cure ha correttamente evidenziato che il parere della Commissione Regionale V.I.A., che è stato approvato con il provvedimento impugnato, individua (pagina 24 dell’allegato A alla D.G.R. n° 1115 del 28 Aprile 2009) come territorio potenzialmente interessato dalla propagazione di inquinanti nel sottosuolo quello delimitato da un raggio di 2 chilometri verso monte della discarica rispetto alla direzione di deflusso della falda e da un raggio di 5 chilometri verso valle del sito.
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Risulta, in definitiva, acclarato che il mancato riconoscimento, in capo al Comune di Povegliano Veronese della qualifica di Comune interessato ha impedito allo stesso di fornire gli apporti qualificati previsti dalla legislazione regionale, al fine di valutare l’adeguatezza delle misure indicate e di formulare le proposte all’uopo necessarie al fine di fronteggiare il potenziale pregiudizio derivante dall’installazione di una discarica per rifiuti in un’area considerata sensibile, alla stregua dei parametri stabiliti dal D.G.R. n° 1115 del 28 aprile 2009, per due punti di prelievo ai quali attinge l’ente locale in esame per conseguire le necessarie risorse idriche.
6. Le considerazioni che precedono impongono la reiezione degli appelli - Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio. - P.Q.M. - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li respinge.
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E oggi riformulo la domanda:
Se alla Commissione V.I.A. Regionale dell'ex Cava Siberie, non ha partecipato il Comune di Villafranca "come comune interessato", che si trova entro i 5 km a valle dell'ex Cava Siberie (vedi sovrastante immagine), detto parere è illegittimo, come quindi è nulla la Delibera Regionale che ha approvato il FINTO Recupero Ambientale dell'ex Cava Siberie (ma VERA Discarica di Rifiuti)?
E di domane ne aggiungo un'altra:
Alla luce della Sentenza del Consiglio di Stato, adesso cosa faranno i Sommapop.orgini che hanno voluto la loro discarichetta... par far i schei?
Domani una lettera al Sindaco e per conoscenza alla Procura della Repubblica avente ad oggetto: "il FINTO Recupero Ambientale e la VERA Discarica di Rifiuti dell'ex Cava Siberie" e... poi ci mettiamo una pietra sopra.
Ovviamente se qualcuno ha sbagliato... ri_ovviamente deve pagare i danni... ri_ri_ovviamente assumersi anche tutte le relative responsabilità (amministrative, pecuniarie e penali). Punto

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