Discarica SIBERIE... (e PRO-IN) una V.I.A. da annullare? Per mancato coinvolgimento dei comuni di Villafranca e di Povegliano?

Mi hanno costretto e ho dovuto studiarmi la V.I.A. ... beh... la sto ancora studiando... ed oggi mi domando questo: Se l'autorizzazione della Discarica di Caluri è stata annullata con la Sentenza del T.A.R. del Veneto n° 304 del 2 febbraio 2010, "per mancanza di coinvolgimento del comune di Povegliano", perchè non si può annullare anche la Discarica delle Siberie e la Discarica della PRO-IN (ex Vepart) per mancanza del Coinvolgimento del Comune di Villafranca e di Povegliano?
E mi spiego, prima sinteticamente, riportando una estratto di detta sentenza:
VIA - Regione Veneto - L.r. n. 10/99 - Comune interessato - Mancato coinvolgimento nel procedimento di VIA - Illegittimità. Nel corso del procedimento di VIA, al “comune interessato” (secondo la definizione di cui all’art. 2, lett. m) della L.r. Veneto n. 10/99) deve essere garantita la possibilità di esprimere il parere previsto dall’art. 17 della medesima legge regionale. Il mancato coinvolgimento dell’ente locale il cui territorio sia potenzialmente interessato dalla propagazione di inquinanti nel sottosuolo (nella specie, per effetto della realizzazione di una discarica), comporta, pertanto, l’illegittimità del giudizio favorevole di compatibilità ambientale. Pres. Di Nunzio, Est. Morgantini - Comune di Villafranca di Verona (avv.ti Avanzi, Dalfini e Zambelli) c. Regione Veneto (avv.ti Ligabue, Munari e Zanon). TAR VENETO, Sez. III - 2 febbraio 2010, n. 304
Se uno di noi, si collega a Google Earth e controlla la distanza che c'è tra la ex cava Siberie e la Discarica di caluri, verifica che ci sono circa 4,7 km. Ma se controlla la distanza tra la ex cava Siberie e il confine comunale di Villafranca scopre che la distanza è solo di circa 3,3 km e, esagerando, se controlla anche la distanza della ex cava Siberie dal confine comunale di Povegliano scopre che questa distanza è di 4,5 km.
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Vista la situazione e visti i numeri, riportiamo per esteso alcuni brani della sentenza, questi:
La stessa Regione Veneto riconosce che il Comune di Povegliano Veronese non è stato coinvolto nel procedimento che ha condotto all’adozione del provvedimento impugnato.
Al contrario il Comune di Povegliano Veronese avrebbe dovuto partecipare al procedimento, con particolare riferimento alla possibilità di esprimere il parere previsto dall’art. 17 della legge regionale n° 10 del 1999, possibilità che invece è mancata.
Il Comune di Povegliano Veronese rientra infatti nella definizione di Comune interessato ai sensi della lettera m) dell’art. 2 della legge regionale n° 10 del 1999 ovverosia di Comune interessato dall’impatto ambientale della discarica.
Infatti il parere della Commissione Regionale V.I.A., che è stato approvato con il provvedimento impugnato, individua (pagina 24 dell’allegato A alla D.G.R. n° 1115 del 28 Aprile 2009) come territorio potenzialmente interessato dalla propagazione di inquinanti nel sottosuolo quello delimitato da un raggio di 2 kilometri verso monte della discarica rispetto alla direzione di deflusso della falda e da un raggio di 5 kilometri verso valle del sito.
Nella tabella (riportata nella stessa pagina 24 dell’allegato A alla D.G.R. n° 1115 del 28 Aprile 2009) che evidenzia i Comuni ricompresi in tale delimitazione è espressamente indicato il Comune di Povegliano Veronese.
Il Comune di Povegliano Veronese non è stato dunque messo nelle condizioni di partecipare al procedimento, in contrasto con le disposizioni di cui alla legge regionale n° 10 del 1999.
Da tale vizio del procedimento deriva l’illegittimità del provvedimento impugnato e l’accoglimento del ricorso.

E dato che i due comuni: Villafranca e Povegliano sono ubicati "a valle del sito" e sopratutto sono ubicati entro la distanza di 5 km dalla ex Cava Siberie, e visto che non sono stati coinvolti nel procedimento di VIA... desumo che il parere VIA della Discarica PRO-IN e della Discarica delle Siberie è illegittimo e pertanto le due delibere di autorizzazione delle due discariche sono nulle.
GLIEX non si erano accorti di questo piccolo dettaglio? Sono cosi esperti nel combattere una cava di ghiaia che "non era obbligata alla VIA" e il loro procedimento, per la loro discarichetta, come da loro inventato è pieno di vizi di forma.
Da oggi, per il sottoscritto, il Parere della Commissione V.I.A. Regionale, per la Discarica PRO-IN e per la Discarica SIBERIE... è illegittimo e quindi l'autorizzazione rilasciata per le due discariche è nulla.
Lunedi (adesso non ho tempo, devo scrivere al Ministero dell'Ambiente per l'Aeroporto) scrivo al NUOVO Sindaco, una lettera che chiederà che, oltre all'annullamento in Autotutela del Project Financing, come vi ho già illustrato in questo messaggio: DISCARICA SIBERIE... una PRIMA VITTORIA: "avviato il procedimento di ANNULLAMENTO e/o di REVOCA"... ma la GUERRA CONTINUA ... e in quest'altro: In via cautelativa e di urgenza e con effetto immediato... sospensione di ogni attività all’interno dell’area denominata “ex cava Siberie” provveda a chiedere anche l'Annullamento delle Delibere regionali che hanno approvato le due discariche a seguito di Pareri della Commissione V.I.A. che a quanto pare... sono illegittimi.
Opsss!!!
Dato che il Comune di Villafranca si trova a soli 400 metri dalla SI-TA-VE la nuova autostrada denominata: Sistema Tangenziali Venete... se questo Comune... "non fosse stato coinvolto nel procedimento di VIA"... posso pensare che anche il Parere VIA della SI-TA-VE è illegittimo?

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